Martedì, Febbraio 15 2011 19: 03

Convenzioni ILO-Procedure di applicazione

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Un paese che ratifica una Convenzione ILO si impegna a “prendere le azioni necessarie per rendere effettive” le sue disposizioni (Costituzione ILO, articolo 19(5)). Esistono diversi modi in cui altri paesi e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro (ma non gli individui) possono agire per incoraggiare un governo a rispettare gli obblighi che si è assunto. Un'organizzazione deve solo inviare una lettera contenente informazioni sufficienti al Direttore generale, Ufficio internazionale del lavoro, 4 route des Morillons, 1211 Ginevra 22, Svizzera (numero di fax 41-22-798-8685). Le procedure qui descritte sono integrate dal lavoro dell'ILO per promuovere le norme internazionali del lavoro, come seminari e workshop tenuti da consulenti regionali.

Procedure dell'articolo 22. Un governo deve presentare all'Ufficio internazionale del lavoro rapporti sull'applicazione delle convenzioni che ha ratificato (articolo 22). Il governo è inoltre tenuto a fornire copie di tali rapporti alle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori nel paese (articolo 23). Queste organizzazioni possono commentare le relazioni e fornire ulteriori informazioni sull'applicazione di uno strumento. Un Comitato indipendente di esperti sull'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni (CEARC) esamina i rapporti e gli eventuali commenti formulati e può quindi inviare commenti ai governi per raccomandare modifiche alla legge o alla prassi o per rilevare casi di progresso. Il CEARC, a sua volta, presenta ogni anno il suo rapporto alla Conferenza tripartita internazionale del lavoro. La Conferenza istituisce un Comitato per le applicazioni, che si occupa di casi selezionati prima di riferire alla plenaria. Il rapporto della Conferenza fa appello ai governi affinché rispettino gli obblighi che si sono assunti ratificando le Convenzioni ILO e talvolta li esorta ad accettare missioni di “contatto diretto”, durante le quali si possono cercare soluzioni in consultazione con il governo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del Paese .

Procedure dell'articolo 24. In base a questo articolo della Costituzione dell'ILO, qualsiasi “associazione industriale di datori di lavoro o di lavoratori” può presentare una dichiarazione affermando che uno Stato membro dell'ILO non ha osservato alcuna Convenzione dell'ILO di cui è parte. Per essere ricevibile, una rappresentanza deve provenire da tale organizzazione, essere in forma scritta, fare riferimento all'articolo 24 della Costituzione dell'ILO e indicare per quale aspetto lo Stato membro interessato non è riuscito a garantire l'effettiva osservanza nella sua giurisdizione di una Convenzione (identificata da nome e/o numero) ha ratificato. L'Organo Direttivo dell'ILO può quindi istituire un comitato per esaminare la rappresentazione, comunicarlo al governo per un commento e preparare un rapporto, che l'Organo Direttivo può ordinare per essere pubblicato. Può anche portare a una missione di contatti diretti. Laddove un governo non abbia agito sulla relazione di una rappresentanza ex articolo 24, l'organo direttivo può avviare la procedura di reclamo prevista dall'articolo 26 della costituzione dell'ILO.

Procedure dell'articolo 26. Questo articolo della Costituzione dell'ILO consente di presentare denunce all'Ufficio internazionale del lavoro contro uno Stato membro che si presume non sia riuscito a garantire l'osservanza di una Convenzione che ha ratificato. Un reclamo può essere presentato da un altro Stato membro che abbia anch'esso ratificato la stessa Convenzione, da un delegato (governo, datore di lavoro o lavoratore) alla Conferenza internazionale del lavoro o dal Consiglio direttivo dell'ILO. L'organo direttivo può nominare una commissione d'inchiesta per esaminare il reclamo e riferire ad essa. I risultati dei fatti e le raccomandazioni della Commissione d'inchiesta vengono quindi pubblicati. Le raccomandazioni possono includere una missione di contatti diretti. In caso di disaccordo rispetto alle raccomandazioni della Commissione d'inchiesta, un ricorso può essere deferito alla Corte internazionale di giustizia, la cui decisione è definitiva.

Procedure di libertà di associazione. Con la libertà di associazione e il diritto di impegnarsi nella contrattazione collettiva al centro dell'adesione all'ILO, ha stabilito procedure speciali per trattare i reclami relativi a presunte violazioni di tali diritti. Un Comitato del Consiglio di amministrazione sulla libertà di associazione esamina i reclami presentati da organizzazioni nazionali o internazionali di datori di lavoro o lavoratori contro qualsiasi Stato membro dell'OIL, anche quando non ha ratificato le due principali Convenzioni dell'OIL sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva. Questo Comitato può anche raccomandare che un governo accetti una missione di contatto diretto per assisterlo nell'assicurare il rispetto di questi principi fondamentali.

Effetto. Sebbene l'ILO non disponga di forze di polizia o ispettorati del lavoro autorizzati a ordinare la sicurezza sul posto di lavoro, i governi sono sensibili alle richieste di adempiere agli obblighi che si sono assunti con la ratifica delle Convenzioni dell'ILO. La pressione dell'opinione pubblica esercitata dall'uso delle procedure dell'ILO ha portato in un certo numero di casi a cambiamenti nella legislazione e nella pratica, e quindi attraverso di essi a un miglioramento delle condizioni di lavoro.

 

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Leggi 7522 volte Ultima modifica il Mercoledì, Ottobre 26 2011 23: 29

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