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Giovedì, 27 ottobre 2011 19: 24

Convenzione ILO sulla prevenzione dei principali incidenti industriali, 1993 (n. 74)

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80a sessione dell'ILO, 2 giugno 1993

80a sessione dell'ILO, 2 giugno 1993

PARTE I. AMBITO E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Lo scopo della presente Convenzione è la prevenzione di incidenti rilevanti che coinvolgono sostanze pericolose e la limitazione delle conseguenze di tali incidenti....

Articolo 3

Ai fini della presente Convenzione:

a) il termine "sostanza pericolosa" designa una sostanza o una miscela di sostanze che, in virtù delle loro proprietà chimiche, fisiche o tossicologiche, singolarmente o in combinazione, costituisce un pericolo;

b) il termine "quantità soglia" designa per una determinata sostanza pericolosa o categoria di sostanze quella quantità, prescritta da leggi e regolamenti nazionali in riferimento a condizioni specifiche, che se superata identifica un impianto a rischio elevato;

c) il termine "impianto a rischio elevato" designa un impianto che produce, tratta, manipola, utilizza, elimina o immagazzina, in modo permanente o temporaneo, una o più sostanze o categorie di sostanze pericolose in quantità che superano la quantità soglia;

d) il termine "incidente rilevante" designa un evento improvviso — come un'emissione importante, un incendio o un'esplosione — nel corso di un'attività all'interno di un impianto a rischio elevato, che coinvolge una o più sostanze pericolose e comporta un grave pericolo per i lavoratori , il pubblico o l'ambiente, immediato o ritardato;

e) il termine "relazione sulla sicurezza" indica una presentazione scritta delle informazioni tecniche, gestionali e operative relative ai pericoli e ai rischi di un impianto a rischio elevato e al loro controllo e che giustificano le misure adottate per la sicurezza dell'impianto;

f) il termine "mancato incidente" indica qualsiasi evento improvviso che coinvolga una o più sostanze pericolose che, se non fosse per l'attenuazione di effetti, azioni o sistemi, avrebbe potuto trasformarsi in un incidente rilevante.

SECONDA PARTE. PRINCIPI GENERALI

Articolo 4

1. Alla luce delle leggi e dei regolamenti nazionali, delle condizioni e delle pratiche, e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e con le altre parti interessate che possono essere interessate, ciascun Membro formula, attua e riesamina periodicamente una politica nazionale coerente concernente la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente contro il rischio di incidenti rilevanti.

2. Questa politica deve essere attuata attraverso misure preventive e protettive per gli impianti a rischio elevato e, ove possibile, deve promuovere l'uso delle migliori tecnologie di sicurezza disponibili.

Articolo 5

1. L'autorità competente, o un organismo approvato o riconosciuto dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle altre parti interessate che possono essere interessate, istituisce un sistema per l'identificazione degli impianti a rischio elevato come definiti all'articolo 3, lettera c), sulla base di un elenco di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose o di entrambe, unitamente alle rispettive quantità di soglia, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali o alle norme internazionali.

2. Il sistema di cui al precedente comma 1 è periodicamente rivisto e aggiornato.

Articolo 6

L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, adotta disposizioni speciali per proteggere le informazioni riservate trasmesse o messe a sua disposizione a norma degli articoli 8, 12, 13 o 14, la cui divulgazione potrebbe arrecare danno a l'attività di un datore di lavoro, purché tale disposizione non comporti gravi rischi per i lavoratori, la collettività o l'ambiente.

PARTE III. RESPONSABILITA' DEI DATORI DI LAVORO IDENTIFICAZIONE

Articolo 7

I datori di lavoro identificano gli impianti a rischio elevato sotto il loro controllo sulla base del sistema di cui all'articolo 5.

NOTIFICA

Articolo 8

1. I datori di lavoro notificano all'autorità competente qualsiasi impianto a rischio rilevante da essi individuato:

a) entro un periodo di tempo fisso per un impianto esistente;

b) prima della sua messa in funzione nel caso di un nuovo impianto.

2. I datori di lavoro informano inoltre l'autorità competente prima di qualsiasi chiusura definitiva di un impianto a rischio elevato.

Articolo 9

In relazione a ciascun impianto a rischio maggiore, i datori di lavoro devono istituire e mantenere un sistema documentato di controllo dei rischi maggiori che includa disposizioni per:

a) l'identificazione e l'analisi dei pericoli e la valutazione dei rischi, compresa la considerazione delle possibili interazioni tra le sostanze;

b) misure tecniche, compresa la progettazione, i sistemi di sicurezza, la costruzione, la scelta dei prodotti chimici, il funzionamento, la manutenzione e l'ispezione sistematica dell'impianto;

c) misure organizzative, comprese la formazione e l'istruzione del personale, la fornitura di attrezzature per garantirne la sicurezza, i livelli di personale, l'orario di lavoro, la definizione delle responsabilità e i controlli sugli appaltatori esterni e sui lavoratori temporanei sul sito dell'impianto;

d) piani e procedure di emergenza, tra cui:

(i) la preparazione di efficaci piani e procedure di emergenza del sito, inclusi
procedure mediche di emergenza, da applicare in caso di incidenti rilevanti o minaccia
dello stesso, con periodiche verifiche e valutazioni della loro efficacia e revisione come da art
necessario;

(ii) la fornitura di informazioni su potenziali incidenti e piani di emergenza del sito a
autorità e organismi preposti alla predisposizione dei piani di emergenza e
procedure per la protezione del pubblico e dell'ambiente al di fuori del sito di
l'installazione;

(iii) ogni necessaria consultazione con tali autorità ed organismi;

e) misure per limitare le conseguenze di un incidente rilevante;

f) consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

(g) miglioramento del sistema, comprese le misure per la raccolta di informazioni e l'analisi degli incidenti e dei quasi incidenti. Gli insegnamenti così appresi devono essere discussi con i lavoratori e i loro rappresentanti e devono essere registrati in conformità con la legislazione e la prassi nazionale....

* * *

PARTE IV. RESPONSABILITA' DELLE AUTORITA' COMPETENTI

PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA FUORI SEDE

Articolo 15

Tenendo conto delle informazioni fornite dal datore di lavoro, l'autorità competente assicura che i piani e le procedure di emergenza contenenti disposizioni per la protezione del pubblico e dell'ambiente al di fuori del sito di ciascun impianto a rischio elevato siano stabiliti, aggiornati a intervalli adeguati e coordinati con il autorità e organi competenti.

Articolo 16

L'autorità competente garantisce che:

a) le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento corretto da adottare in caso di incidente rilevante siano divulgate alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante senza che queste debbano richiederlo e che tali informazioni siano aggiornate e ridiffuse all'occorrenza intervalli appropriati;

b) l'avvertimento sia dato il prima possibile in caso di incidente rilevante;

(c) qualora un incidente rilevante possa avere effetti transfrontalieri, le informazioni richieste ai precedenti punti (a) e (b) siano fornite agli Stati interessati, per assisterli negli accordi di cooperazione e coordinamento.

Articolo 17

L'autorità competente stabilisce una politica globale di ubicazione che preveda un'adeguata separazione degli impianti a rischio elevato proposti dalle aree di lavoro e residenziali e dalle strutture pubbliche e misure appropriate per gli impianti esistenti. Tale politica rifletterà i Principi generali enunciati nella Parte II della Convenzione.

ISPEZIONE

Articolo 18

1. L'autorità competente dispone di personale adeguatamente qualificato e formato con le competenze appropriate e un supporto tecnico e professionale sufficiente per ispezionare, indagare, valutare e consigliare sulle questioni trattate nella presente Convenzione e per garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali .

2. I rappresentanti del datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori di un impianto a rischio elevato avranno la possibilità di accompagnare gli ispettori che controllano l'applicazione delle misure prescritte in applicazione della presente Convenzione, a meno che gli ispettori non considerino, alla luce delle istruzioni generali del autorità competente, che ciò possa pregiudicare l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 19

L'autorità competente ha il diritto di sospendere qualsiasi operazione che presenti una minaccia imminente di incidente rilevante.

PARTE V. DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Articolo 20

I lavoratori ei loro rappresentanti in un impianto a rischio elevato devono essere consultati attraverso meccanismi di cooperazione appropriati al fine di garantire un sistema di lavoro sicuro. In particolare, i lavoratori e i loro rappresentanti devono:

a) essere adeguatamente e opportunamente informati dei pericoli associati all'impianto a rischio elevato e delle loro probabili conseguenze;

b) essere informato di qualsiasi ordine, istruzione o raccomandazione formulata dall'autorità competente;

c) essere consultato nella preparazione e avere accesso ai seguenti documenti:

i) il rapporto sulla sicurezza;

(ii) piani e procedure di emergenza;

(iii) denunce di infortuni;

d) essere regolarmente istruito e formato sulle pratiche e sulle procedure per la prevenzione degli incidenti rilevanti e il controllo degli sviluppi che possono portare a un incidente rilevante e sulle procedure di emergenza da seguire in caso di incidente rilevante;

(e) nell'ambito del loro lavoro, e senza essere svantaggiati, intraprendono azioni correttive e se necessario interrompono l'attività qualora, sulla base della loro formazione ed esperienza, abbiano una ragionevole giustificazione per ritenere che vi sia un pericolo imminente di un incidente grave e informare il proprio supervisore o lanciare l'allarme, a seconda dei casi, prima o il prima possibile dopo aver intrapreso tale azione;

f) discutono con il datore di lavoro di eventuali pericoli potenziali che ritengono in grado di generare un incidente rilevante e hanno il diritto di notificare tali pericoli all'autorità competente.

Articolo 21

I lavoratori impiegati presso il sito di un impianto a rischio elevato devono:

a) rispettare tutte le prassi e le procedure relative alla prevenzione degli incidenti rilevanti e al controllo degli sviluppi che possono provocare un incidente rilevante all'interno dell'impianto a rischio rilevante;

(b) rispettare tutte le procedure di emergenza in caso di incidente rilevante.

PARTE VI. RESPONSABILITA' DEGLI STATI ESPORTATORI

Articolo 22

Quando, in uno Stato membro esportatore, l'uso di sostanze, tecnologie o processi pericolosi è vietato come fonte potenziale di un incidente rilevante, le informazioni su tale divieto e le relative ragioni sono messe a disposizione dallo Stato membro esportatore a qualsiasi importatore nazione.

Fonte: Estratti, Convenzione n. 174 (ILO 1993).

 

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